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Per il funzionamento dell'istituto e' concesso un contributo di lire 15.000.000 (quindici milioni) annue, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del "Fondo speciale" destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 23 marzo 1957 al 24 luglio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-02-13;87~art3 · fonte del testo