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Per il funzionamento dell'istituto e' concesso un contributo di lire 15.000.000 (quindici milioni) annue, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.1 Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'esercizio finanziario 1956-57, a carico del "Fondo speciale" destinato a fronteggiare gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 giugno 1973, n. 365
1La L. 14 giugno 1973, n. 365 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo annuo a favore dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, con sede in Firenze, stabilito in lire 15 milioni dalla legge 13 febbraio 1957, n. 87, e' elevato a lire 30 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973".
Testo in vigore dal 24 luglio 1973 al 22 dicembre 2008
