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Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili; previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti. Nulla e' innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.
Testo in vigore dal 2 agosto 1956 al 22 gennaio 1963
