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Le scuole di magistero professionale per la donna con le annesse scuole professionali femminili; previste ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 15 giugno 1931, n. 889, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili i quali sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli seguenti. Nulla e' innovato nei riguardi delle scuole professionali femminili non aggregate a scuole di magistero professionale per la donna.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1962, n. 1740
1La L. 18 dicembre 1962, n. 1740 ha disposto (con l'art. 1) che "A modificazione dell'articolo 1 della legge 8 luglio 1956 n. 782, anche le scuole professionali femminili non annesse a scuole di magistero professionale per la donna, possono essere trasformate in istituti tecnici femminili, i quali sono disciplinati dalle norme contenute nella citata legge."
Testo in vigore dal 22 gennaio 1963 al 16 dicembre 2010
