Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con la osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi. Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'art. 7 della presente legge. I Comuni e le Province sono autorizzati ad aumentare le imposizioni oltre il limite di legge per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge.
Testo vigente dal 7 agosto 1954
