Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge possono essere estese, in quanto applicabili e con l'osservanza dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabiliti dagli articoli 18 e 19 della legge 8 aprile 1952, n. 212, al personale degli enti e degli istituti contemplati dagli articoli medesimi. Al personale di cui al precedente comma si applica il disposto di cui all'art. 6 della presente legge.
Testo vigente dal 12 aprile 1954
