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Il contratto di programma ha durata triennale ed e' stipulato dal presidente dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa. Il contratto di programma:

  • a)regola le prestazioni e definisce gli investimenti e i servizi, anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi, stabilendo i corrispettivi economici e le modalita' di erogazione;
  • b)definisce gli obiettivi e gli standard, nonche' le modalita' e i tempi di adeguamento, relativi ai livelli di sicurezza e di qualita' dei servizi, alla produttivita' dei fattori impiegati, inclusi gli investimenti, ed ai rispettivi costi. L'adeguamento ai predetti obiettivi e standard e' correlato alla variazione delle tariffe e a eventuali trasferimenti statali destinati a investimenti;
  • c)definisce i servizi istituzionali da svolgere in proprio e quelli da concedere in appalto o in gestione a terzi; l'Ente fino alla definizione del contratto di programma non assume impegni che vincolino l'applicazione del medesimo;
  • d)prevede verifiche, obblighi di adeguamento e sanzioni per i casi di inadempienza. Il contratto di programma e' stipulato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce le modalita' di raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano di cui all'articolo 1, comma 2. Sullo schema di contratto di programma e' richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato. Il contratto di servizio ha durata almeno triennale; regola le prestazioni e definisce i servizi di rilevanza sociale che l'ENAV e' tenuto ad erogare in condizioni di non remunerazione dei costi e ne stabilisce i corrispettivi economici e le modalita' di erogazione; definisce altresi' gli standard di sicurezza e di qualita' dei servizi erogati, anche in base alla normativa comunitaria; definisce le sanzioni per i casi di inadempienza. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento del processo di risanamento e trasformazione dell'Ente, con particolare riguardo ai risultati economico-finanziari, ai livelli di qualita' conseguiti nella gestione dei servizi, nonche' al conseguimento degli obiettivi previsti dal contratto di programma e dal piano di cui all'articolo 1, comma 2.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1996 al 1 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:1996-12-21;665~art9 · fonte su Normattiva