Il comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e' abrogato. Al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione a regime della normativa in vigore al 31 dicembre 1997 a favore delle imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici i quali organi siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi previsti e per i quali le societa' editrici abbiano presentato domanda per l'anno 1997, nonche' a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici pubblicati per la prima volta in data successiva al 31 dicembre 1997 e fino al 30 giugno 1998 quali organi di partiti o movimenti ammessi al finanziamento pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 1998 alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parla- mento italiano, nell'anno di riferimento dei contributi nei limiti delle disponibilita' dello stanziamento di bilancio, e' corrisposto:". Il commma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50 per cento ivi previsto e' riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, e dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70 per cento dei costi per le imprese editrici di giornali dall'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, e nell'80 per cento dei costi per le imprese radiofoniche dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Testo vigente dal 13 luglio 1998
