Trasporto gratuito di merci da parte del "Centre d'entraide internationale aux populations civiles"
Art. 4
Qualora l'ammontare dei trasporti eseguiti superasse l'importo di lire 15 milioni, di cui all'art. 3, l'eccedenza, fara' carico al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles".
Testo vigente dal 4 marzo 1952
