I lavoratori di cui al precedente articolo, divenuti disoccupati tra il 1 ottobre 1977 ed il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto per periodi massimi di centottanta giorni comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, ad un trattamento speciale pari al 50 per cento dell'importo massimo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione, determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'anno di entrata in vigore della presente legge. Ai lavoratori di cui al comma precedente che abbiano gia' usufruito delle prestazioni previste dalla legge 25 luglio 1975, n. 402, e' corrisposto un importo pari alla differenza fra il trattamento speciale di cui al primo comma del presente articolo e quanto gia' percepito in base alla stessa legge.

Testo vigente dal 18 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;228~art3 · fonte su Normattiva