Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilita' della separata contabilita' di cui al precedente articolo 1, secondo comma.
Testo vigente dal 18 giugno 1984
