Ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui ai precedenti articoli 3, primo comma, e 4, sono corrisposti gli assegni familiari nella misura e sulla base dei requisiti previsti dal testo unico delle norme sugli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; la relativa spesa grava sulle disponibilita' della separata contabilita' di cui al precedente articolo 1, secondo comma.

Testo vigente dal 18 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;228~art6 · fonte su Normattiva