L'erogazione del trattamento speciale previsto dai precedenti articoli 3 e 4 e' subordinata alla condizione che i lavoratori interessati abbiano effettuato l'iscrizione all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano nei trenta giorni successivi alla data della estinzione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dall'articolo Il trattamento speciale di cui all'articolo 4 non e' cumulabile con le provvidenze di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402. 2. Le domande di prestazioni, dirette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, devono essere presentate all'ufficio di collocamento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 3 ed entro sessanta giorni dalla data di estinzione del rapporto di lavoro di cui al primo comma per la richiesta delle prestazioni di cui al precedente articolo 4. Le domande devono essere corredate dallo stato di famiglia del lavoratore, dal permesso di lavoro frontaliero nonche' dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, da cui risultino il motivo dell'estinzione e la durata del rapporto medesimo. Per le prestazioni di cui al precedente articolo 3, ove il predetto attestato non possa essere prodotto per accertata impossibilita' del datore di lavoro, dovranno essere presentati un certificato rilasciato dalle competenti casse svizzere di compensazione per l'assicurazione vecchiaia e superstiti, nonche' una dichiarazione di responsabilita' resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la qualifica di lavoratore frontaliero e la sussistenza del motivo della estinzione del rapporto. I trattamenti speciali di disoccupazione, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, decorrono dal giorno di iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento.

Testo vigente dal 18 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-12;228~art5 · fonte su Normattiva