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[1]I datori di lavoro e i lavoratori devono fornire alla Cassa tutte le notizie e i documenti che loro sono richiesti per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

[2]Sono esenti dalle tasse di registro e di bollo gli atti e i documenti che possono occorrere alla Cassa, ai datori di lavoro e ai lavoratori per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 10 maggio 1984

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urn:nir:stato:legge:1940-06-10;653~art21 · fonte del testo