[1]Per il recupero delle indennita' non dovute la Cassa puo' emettere, a norma dell'articolo precedente, contro il lavoratore ingiunzione di pagamento che sara' resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove il lavoratore risiede, ferma restando ogni eventuale azione che possa competere verso il datore di lavoro per responsabilita' nel pagamento delle indennita' stesse.
[2]Per il procedimento esecutivo si osservano le norme del R. decreto 14 aprile 1910, n. 639. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Testo vigente dal 10 maggio 1984
