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Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e' cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonche' con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunita' economica europea.

Testo in vigore dal 20 agosto 1979 al 30 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;384~art4 · fonte su Normattiva