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Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge. L'indennita' mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non e' cumulabile con l'indennita' inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'esperimento del mandato regionale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1979 al 30 marzo 2004

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urn:nir:stato:legge:1979-08-13;384~art5 · fonte su Normattiva