Le disposizioni della presente legge si applicano:
- 1)ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2)al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
- 3)ai consiglieri regionali ((e ai componenti della giunta regionale));
- 4)ai consiglieri provinciali ((e ai componenti della giunta provinciale));
- 5)((ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;))
- 5-bis)ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Testo vigente dal 20 aprile 2013
