Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennita' di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

Testo vigente dal 14 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;18~artunico · fonte del testo