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Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello e di ammiragli e dei gradi corrispondenti, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, e' fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:
- a)quando il collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di eta' e gli ufficiali siano stati giudicati idonei (capitani di vascello, contrammiragli e gradi corrispondenti) o siano stati designati (altri ufficiali ammiragli e generali) al grado superiore;
- b)quando il collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di eta' e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorche' non siano stati giudicati idonei (capitani di vascello, contrammiragli e gradi corrispondenti) o non siano stati designati (altri ufficiali ammiragli e generali) per l'avanzamento al grado superiore e sempreche' non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38 della legge 11 marzo 1926, numero 397.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009
