Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il collocamento nell'ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro della marina. Per gli ufficiali ammiragli e generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009
