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Il collocamento nell'ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro della marina. Per gli ufficiali ammiragli e generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art10 · fonte del testo