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Gli ammiragli di divisione in soprannumero alla data di entrata in vigore della presente legge potranno essere trattenuti in tale posizione per un periodo massimo di 5 anni, sempreche' non siano in precedenza colpiti dai limiti di eta'. Al termine di tale periodo o al raggiungimento del limite di eta' saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, o a riposo a seconda della loro idoneita'.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art12 · fonte del testo