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Del trattamento previsto dalla presente legge possono fruire soltanto gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello e ammiragli e dei gradi corrispondenti che oltre a rispondere ai requisiti di cui ai precedenti articoli abbiano diritto al computo di almeno due campagne della guerra 1915-18.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009
