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[1]La presente legge entrera' in vigore dal primo del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Gli ufficiali che trovansi nelle condizioni previste dall'articolo 2 potranno fruire delle disposizioni della presente legge qualora le loro domande di collocamento in ausiliaria siano state presentate dopo il 1° dicembre 1930. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 18 dicembre 1930 - Anno IX
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Sirianni - Mosconi.
[5]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009
