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Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (capitani di vascello o ammiragli e gradi corrispondenti) in servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore. La domanda puo' essere presentata entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta', oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art2 · fonte del testo