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Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'articolo 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorita' cui spetta formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art3 · fonte del testo