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Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, di ammiragli e gradi corrispondenti attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocati in base al Regio decreto-legge 15 ottobre 1926, n. 1939, e' fatto il trattamento previsto dalla presente legge, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009
