Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Agli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, di ammiragli e gradi corrispondenti attualmente in ausiliaria quali provenienti direttamente dal servizio permanente effettivo, esclusi quelli collocati in base al Regio decreto-legge 15 ottobre 1926, n. 1939, e' fatto il trattamento previsto dalla presente legge, sempre quando si trovino nelle condizioni stabilite dall'articolo 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-12-18;1684~art6 · fonte del testo