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Le eventuali promozioni nell'ausiliaria non danno diritto ad alcuno aumento della indennita' di ausiliaria concessa a mente del disposto della presente legge, restando immutata quella relativa al grado col quale l'ufficiale venne collocato nella posizione suddetta.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1930 al 16 dicembre 2009
