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Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, e' fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:

  • a)quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di eta' ed essi siano gia' stati giudicati idonei al grado superiore, se colonnelli, o siano gia' stati designati per l'avanzamento al grado superiore se ufficiali generali;
  • b)quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di eta' e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorche' non siano stati giudicati idonei se colonnelli, o non siano stati designati, se ufficiali generali, per l'avanzamento al grado superiore e sempreche' non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art1 · fonte del testo