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Agli ufficiali dei gradi di colonnello e generale, collocati in posizione ausiliaria ai termini della legge 11 marzo 1926, n. 397, direttamente dal servizio permanente effettivo, e' fatto il trattamento di ausiliaria stabilito dalla presente legge:
- a)quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di eta' ed essi siano gia' stati giudicati idonei al grado superiore, se colonnelli, o siano gia' stati designati per l'avanzamento al grado superiore se ufficiali generali;
- b)quando il loro collocamento in tale posizione derivi dall'aver raggiunto il limite di eta' e gli ufficiali abbiano compiuto 40 anni di servizio utile per la pensione, ancorche' non siano stati giudicati idonei se colonnelli, o non siano stati designati, se ufficiali generali, per l'avanzamento al grado superiore e sempreche' non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
