Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore. La domanda puo' essere presentata: entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta' oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.
tolto: Per gli ufficiali generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art2 · fonte del testo