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I generali di corpo d'armata collocati a disposizione per gli incarichi speciali in base all'art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, modificato con R. decreto-legge 14 novembre 1929, n, 1993, che vengano a trovarsi nelle condizioni per essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri, potranno optare invece per il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge, sempreche' abbiano i requisiti stabiliti dalla legge stessa.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
