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[1]E' data facolta' al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, di concerto con quello per le finanze, particolari norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 gennaio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Gazzera - Mosconi.

[6]Visto, 11 Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art17 · fonte del testo