Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore. La domanda puo' essere presentata: entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta' oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.
[2]Per gli ufficiali generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
