Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge puo' essere concesso anche su domanda degli interessati (colonnelli o generali) iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che contino almeno 40 anni di servizio utile per la pensione e non siano stati ancora giudicati o designati pel grado superiore. La domanda puo' essere presentata: entro i due anni prima che l'ufficiale raggiunga il limite di eta' oppure quando l'ufficiale sia compreso nella prima meta' del ruolo.

[2]Per gli ufficiali generali sara' sentito il Consiglio dei Ministri.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art2 · fonte del testo