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Per il collocamento in ausiliaria in base ai precedenti articoli, gli ufficiali debbono anche essere giudicati idonei a prestare nell'ausiliaria i servizi previsti dall'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 397, dalle stesse autorita' cui spetta di formulare i giudizi o le designazioni d'avanzamento.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009
