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I colonnelli iscritti nei ruoli del servizio permanente effettivo che lasciano il servizio con tale grado e che hanno durante la guerra comandato in linea per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unita' equivalente e i generali comandanti designati d'armata collocati in ausiliaria in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, possono essere trattenuti in tale posizione due anni in piu' dei limiti fissati per i pari grado che non siano nelle stesse condizioni.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1931 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-01-08;29~art4 · fonte del testo