Il personale ancora in servizio alla data del 1 gennaio 1953, che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'art. 1, e' tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto di cui al precedente articolo, mediante la corresponsione all'Amministrazione degli archivi notarili di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo goduto alla data predetta, per il numero intero degli anni di servizio di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione stessa anteriormente al 1 maggio 1940, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori a sei mesi, e computando, quelle superiori, per un anno intero. La corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua: con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, in un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; con ritenuta sull'importo ancora dovuto dall'E.N.P.A.S. a titolo di indennita' di buonuscita, per il personale gia' cessato dal servizio a tale data.

Testo vigente dal 21 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;296~art3 · fonte del testo