Agli impiegati e agli uscieri di ruolo dell'Amministrazione degli archivi notarili; cessati dal servizio a partire dal 1 maggio 1946 o in data successiva, sono riconosciuti, ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita concessa dall'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, incorporata nell'E.N.P.A.S., i servizi resi, nelle qualita' predette, anteriormente al 1 maggio 1940:

  • a)per intero, nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1953;
  • b)per il 70 per cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1 maggio 1946 al 31 dicembre 1952.

Testo vigente dal 21 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;296~art1 · fonte del testo