Per la liquidazione della pensione all', vedova e figli minori degli agenti di cui al precedente art. 2, le aliquote di riversibilita' previste dall'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, vengono sostituite da quelle stabilite nell'art. 8, primo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1910, n. 2373, convertito nella logge 7 aprile 1021, n. 360.
Testo vigente dal 3 marzo 1949
