La pensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali, ai termini dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, compete il trattamento di previdenza del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' liquidata a norma del primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369 e successive modificazioni.
Testo vigente dal 3 marzo 1949
