La pensione agli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali, ai termini dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, compete il trattamento di previdenza del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e' liquidata a norma del primo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369 e successive modificazioni.

Testo vigente dal 3 marzo 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-02-14;41~art2 · fonte del testo