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Per il computo degli aumenti di favore, per la riversibilita' delle pensioni, per la perdita e il riacquisto del diritto a pensione, nonche' per quanto altro non espressamente contemplato dalla presente legge, valgono le vigenti norme sulle pensioni militari. E' riconosciuto il diritto di riversibilita' alla vedova ed ai figli purche' il matrimonio sia anteriore di almeno due anni alla data in cui l'ufficiale, ove fosse rimasto in servizio, avrebbe raggiunto il limite di eta' per il collocamento a riposo in relazione al grado rivestito e purche' il matrimonio stesso sia comunque anteriore al 1 luglio 1952.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
