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Ai titolari di assegni vitalizi revocati in virtu' dell'art. 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165, e' concesso, con decorrenza dal 1 luglio 1952, il trattamento di pensione previsto dalla presente legge.
Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 9 ottobre 2010
