Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono riconoscibili per intero e per non piu' di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purche' resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25° anno di eta'. Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare. Gli insegnanti predetti, anche se gia' collocati a riposo, devono presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-07-24;601~art2 · fonte del testo