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I servizi di incaricato e di supplente in scuole statali prestati dagli insegnanti inquadrati in ruolo a norma del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, prima della loro immissione nei ruoli dello Stato e delle Amministrazioni di cui all'articolo precedente, sono riconoscibili per intero e per non piu' di dieci anni, ai fini del trattamento di quiescenza, purche' resi con il possesso del prescritto titolo e dopo il 25° anno di eta'. Per tale riconoscimento l'anno scolastico si considera equivalente all'anno solare. Gli insegnanti predetti, anche se gia' collocati a riposo, devono presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-24;601~art2 · fonte del testo