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I servizi di incaricato e di supplente eccedenti i dieci anni, ed i servizi per i quali il riconoscimento di cui all'art. 2 non potesse essere effettuato, per mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, sono riscattabili, su domanda, in base alle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi non di ruolo. Gli insegnanti inquadrati nel ruolo transitorio ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e gia' collocati a riposo possono beneficiare del riscatto dei servizi di cui al precedente comma presentando la relativa domanda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Entro lo stesso termine la domanda di riscatto potra' essere presentata dagli eredi.
Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
