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La valutazione dei servizi prevista dall'art. 1 spetta anche a coloro che siano cessati dal servizio alle dipendenze dello Stato dopo l'istituzione del ruolo transitorio di cui al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla data della cessazione dal servizio. I riconoscimenti e i riscatti dei servizi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nei confronti di coloro, che siano cessati dal servizio nel periodo di cui al precedente comma, hanno effetto dalla data della cessazione medesima.

Testo in vigore dal 11 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-07-24;601~art5 · fonte del testo