L'Amministrazione dello Stato provvede al versamento dei contributi a suo carico, di cui al n. 1, lettera a) del precedente art. 1, relativi al periodo di servizio successivo all'8 maggio 1948, entro tre mesi dalla costituzione del Fondo di previdenza. I correlativi versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo tre mesi trenta. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborsera' allo Stato e agli interessati i contributi rispettivamente versati per le assicurazioni di invalidita' e vecchiaia, per il periodo di servizio prestato presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione precedentemente all'8 maggio 1948. Detti contribuiti dovranno essere versati sul conto individuale di ciascun iscritto a cui i contributi stessi si riferiscono.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art11 · fonte del testo