L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova. I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione. I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.
Testo vigente dal 14 marzo 1951
