L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova. I contributi dovuti dall'Amministrazione dello Stato per il periodo di prova sono versati all'atto dell'iscrizione. I versamenti arretrati dovuti dal dipendente possono essere rateizzati entro il termine massimo di mesi diciotto.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art3 · fonte del testo