Al personale di cui al precedente art. 1, che abbia rassegnato le dimissioni dall'impiego ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e della legge 12 luglio 1949, n. 386, oltre al trattamento di cui alla lettera a) dell'art. 10 della presente legge, compete anche l'indennita' di licenziamento prevista dalle precitate disposizioni di legge.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art12 · fonte del testo