Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate e indisponibili e non sono cedibili, sequestrabili o pignorabili per tutta la durata del rapporto di impiego. La norma contenuta nel comma precedente si applica, per tutta la durata del rapporto d'impiego, anche alle polizze relative alla convenzione assicurativa prevista dal precedente art. 4, per la cui liquidazione e' peraltro necessaria l'autorizzazione dell'Amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art5 · fonte del testo