Il Fondo di previdenza puo' essere investito nei modi seguenti:

  • 1)in depositi bancari vincolati;
  • 2)in titoli emessi o garantiti dallo Stato
  • 3)in cartelle di credito fondiario;
  • 4)in mutui ipotecari, fino alla concorrenza di un quarto della totale disponibilita' del Fondo;
  • 5)in prestiti agli iscritti al Fondo, da concedersi per motivi di comprovata necessita', fino alla concorrenza dei tre quarti dell'importo dei rispettivi conti individuali ed in ogni caso in misura non superiore ad una annualita' di retribuzione, da rimborsarsi, mediante ritenute mensili, entro il termine massimo di cinque anni ed in ogni caso mediante trattenute integrali del residuo debito sull'importo della liquidazione dei conti individuali e della eventuale indennita' per cessazione del rapporto d'impiego;
  • 6)in mutui, con iscrizione ipotecaria di primo grado, a cooperative costituite fra dipendenti degli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la costruzione o l'acquisto di appartamenti economici e popolari, per esclusivo uso di abitazione degli iscritti alla cooperativa, entro i limiti delle somme accantonate nei conti individuali degli interessati, decurtate degli eventuali prestiti concessi agli stessi ai sensi del precedente n. 5. Per i prestiti e per i mutui, di cui ai precedenti numeri 5 e 6, il tasso dell'interesse non puo' essere superiore a quello legale.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art7 · fonte del testo