La gestione del Fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto due conti individuali denominati conto "A" e conto "B". Il conto "A" e' alimentato mensilmente con una quota corrispondente al novanta per cento della contribuzione a carico dello stato, di cui al precedente art. 1, lettera a), n. 1. La residua contribuzione a carico dello Stato e' impiegata per il pagamento dei premi di assicurazione per una polizza cumulativa per il rischio di morte da stipularsi con Istituti assicuratori. Il conto "B" e' alimentato con la intera contribuzione dello iscritto di cui al precedente art. 1, lettera a), n. 2. Nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio, le quote di contributi a favore del Fondo di previdenza, sia a carico dello Stato, che a carico dell'iscritto, sono sospese o proporzionalmente ridotte. E' fatta salva per l'interessato la facolta' di provvedere per proprio conto al versamento dell'intera contribuzione. E' lasciata facolta' ai singoli interessati di optare per la utilizzazione delle contribuzioni di cui ai numeri 1 e 2 della lettera a) del precedente art. 1 per la stipulazione di una convenzione assicurativa in loro favore, con l'emissione di polizze distinte per il contributo a carico dello Stato e per quello a carico dell'iscritto.

Testo vigente dal 14 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-06;127~art4 · fonte del testo